Obbligo di comunicazione del proprio DOMICILIO DIGITALE.

Data:
9 Febbraio 2021

Nuoro 09/02/2021

Oggetto: Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. D.L. n. 76 del 16/07/2020 – art. 37, come convertito dalla L. n. 120 del 11/09/2020.

FACENDO SEGUITO AL NOSTRO COMUNICATO DEL 15/12/2020 DI PARI OGGETTO, SI SOLLECITANO URGENTEMENTE, TUTTI GLI ISCRITTI CHE NON HANNO ANCORA INDICATO IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE, A COMUNICARLO CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE ALLA SEGRETERIA DEL NOSTRO ORDINE. SI RIPORTA, DI SEGUITO, IL TESTO INTEGRALE DELLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE DEL 15/12/2020.

A seguito della pubblicazione, nella G.U. del 14/09/2020 n. 228 S.O. n. 33, della Legge 11/09/2020 n. 120, di conversione del Decreto-Legge 16/07/2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), sono diventate definitive le misure relative all’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale per gli iscritti agli ordini professionali.

Domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS»,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Per effetto della suddetta Legge, il domicilio digitale diviene obbligatorio per i professionisti iscritti e viene rafforzato il sistema sanzionatorio, e tutti gli iscritti (anche coloro che sono dipendenti o che non esercitano la libera professione) sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale al proprio Ordine di appartenenza. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale, a comunicarlo con sollecitudine alla segreteria del nostro Ordine.
Gli iscritti che possiedono più PEC o altri recapiti certificati, sono tenuti a specificare quale di questi è il proprio domicilio digitale. Anche coloro che possiedono una sola PEC dovranno comunque comunicare formalmente al nostro Ordine che eleggono la stessa PEC quale proprio domicilio digitale.

(Esempio di comunicazione: “Io sottoscritto/a Ing……….…..iscritto/a al n°…..,comunico che il mio domicilio digitale è…………..).

La comunicazione dovrà essere eseguita esclusivamente tramite: 
1) PEC (ordine.nuoro@ingpec.eu) o Raccomandata;
2) Email o posta ordinaria con allegati dichiarazione firmata e documento di identità in corso di validità.

A coloro che non comunicheranno il proprio domicilio digitale (compresi coloro ai quali risulta non attivo o non funzionante), verrà inviata una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’Ordine procederà ad attivare il procedimento sanzionatorio di sospensione dal relativo albo a tempo indeterminato (fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale), come previsto dalla suddetta normativa.

Coloro che non avessero provveduto ad attivare la PEC e che vogliono usufruire della convenzione CNI-Aruba Pec con l’Ordine, in base alla quale tutti gli iscritti possono ottenere l’assegnazione gratuita di un indirizzo @ingpec.eu, possono contattare la segreteria dell’Ordine per procedere all’attivazione della PEC.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.